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Arbitrato irrituale

La riforma del Codice di Procedura Civile (Legge n. 40 del 2/2006), concernente l’arbitrato ha, fra l’altro, definito e regolato l’arbitrato irrituale.

L’art. 808 ter c.p.c. sancisce, in particolare, che le Parti possano, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che la controversia sia definita dagli Arbitri mediante determinazione contrattuale.

L’introduzione di tale norma a suo tempo ha comportato la necessità di modificare radicalmente il testo dell’Art. N. 15 del “Regolamento” della Camera Arbitrale.

Tale regolamento contiene le norme che regolano i rapporti fra le Parti contraenti, le quali, all’atto della conclusione di un affare, hanno fatto esplicito riferimento ad un contratto-tipo “A.C.C.S.-GENOVA” (es. 11-36-38-125, ecc.).

Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale di recente (15 Novembre 2021) ha deliberato che l’Art. n. 15 del “Regolamento” venga così ulteriormente modificato:

“…..l’arbitrato è instaurato in forza di convenzione accettata dalle Parti contenente la clausola compromissoria ovvero la disposizione che deferisca la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale, in arbitrato irrituale a termini del presente Regolamento.”

Va evidenziato che in presenza di idonea clausola di salvaguardia, specifica per la clausola arbitrale, la mancata contestazione successiva all’inoltro della “Conferma di compra-vendita” del Mediatore inclusiva di tale clausola di salvaguardia, rendono accettata e valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

E’ comunque opportuno, nel contesto della “Conferma di compra-vendita” del Mediatore, perseguire l’adempimento della raccolta delle firme delle Parti contraenti, con la restituzione di un esemplare sottoscritto dalle stesse, anche per accettazione della clausola compromissoria (se Parti associate alla Camera Arbitrale di Genova, non occorre alcuna firma).

Ma la Conferma del Mediatore, dallo stesso sottoscritta e trasmessa alle Parti, inclusiva dell’accordo compromissorio, facendo salva la volontà delle Parti stesse di comunicare al Mediatore, e alla Controparte, l’eventuale dissenso, rappresenta e costituisce la prova del compromesso per arbitrato irrituale, ove tale dissenso non sia stato manifestato nei termini previsti dalla clausola di salvaguardia.

La nostra Associazione, ha formulato altresì un testo di convenzione scritta che, in presenza di affari riferiti ad un qualsiasi contratto-tipo “A.C.C.S.-GENOVA”, se sottoscritta una sola volta dalle Partirappresenterebbe efficacemente la volontà di deferire ogni eventuale futura controversia - che dovesse insorgere in virtù dei rapporti contrattuali - in arbitrato irrituale presso la Camera Arbitrale di Genova, ovviando così alla raccolta delle firme ad ogni singolo affare, concluso direttamente o tramite il Mediatore, che, in tal caso, sarebbe, solo tenuto ad accertare l’avvenuta conclusione di tale convenzione fra le due Parti.

 

Il testo completo dei tre “Regolamenti arbitrale” e il testo della “Convenzione arbitrale ex art. 808 ter”

sono consultabili alla pagina “DOCUMENTI”


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